
Riscaldamento
Il D.P.R. 74/2013 (16 aprile 2013, n° 74 pubblicato in G.U. Serie Generale n° 149 del 27 giugno 2013) ha ridefinito il Regolamento recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
L'art 4 del Decreto definisce i limiti di esercizio degli impianti termici e ne determina le eccezioni.
Roma è inserita nella fascia climatica D. La durata dell'accensione degli impianti temici non deve superare, a Roma, le 12 ore giornalieri nell'arco di tempo che va dalle ore 5,00 alle ore 23,00, nel periodo dal 1 novembre al 15 aprile.
ECCEZIONI:
possono derogare a tale norma, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione tra gli altri, gli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperature nell'arco delle 24 ore.