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validità del verbale

La mancata verbalizzazione dei chiarimenti dell'amministratore in assemblea non inficia la validità del verbale e della delibera.
CORTE DI CASSAZIONE 14 OTTOBRE 2015 N° 20786
In questa controversia un condomino aveva impugnato la delibera condominiale, sostenendo che il verbale

fosse affetto da molteplici vizi. Occorre premettere che la legge non impone obblighi di contenuto nella redazione del verbale di assemblea condominiale. Tale atto deve fare riferimento al luogo, alla data della riunione ed alla natura dell'assemblea e dovrà anche contenere l'esatta individuazione dei partecipanti all'assemblea in modo tale da permettere il riscontro della validità costituzionale della stessa.
Il verbale deve inoltre contenere indicazioni in ordine a tutto quello che accade durante lo svolgimento dell'assemblea ( eventuale allontanamento di uno o più partecipanti, intervento del delegante che prende il posto del delegato, ecc.). In altri termini il verbale costituisce il documento nel quale è possibile trovare traccia di tutte le attività compiute dall'assemblea condominiale.

Il verbale deve rappresentare una sorta di "istantanea" della riunione, ma d'altra lato non si può pretendere che l'amministratore rediga una cronaca dettagliata di tutto l'andamento della riunione. La Cassazione con la decisione in rassegna, ha statuito che " deve escludersi l'invalidità del documento se non dà conto delle spiegazioni richieste dai condomini e fornite dall'amministratore. Nessuna norma impone una rigorosa sequela temporale e sostanziale nella redazione del verbale". 
Nel caso di specie la mancata indicazione nel verbale delle delucidazioni fornite dall'amministratore non invalida il verbale perchè la circostanza non danneggia la collettività condominiale.

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